• 09 September 2016
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Decreto 19/03/2015: norme antincendio per la sanità: cos'è cambiato?

Il decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25/03/2015, n.70, è entrato in vigore dal 24 aprile 2015 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).

 

Com’è normale, le conseguenze di un decreto di questa portata sono meglio comprensibili sul medio periodo, poiché le dinamiche di interpretazione, chiarimento e infine adeguamento alle nuove normative risentono della varietà e complessità dei soggetti interessati e delle oggettive criticità - tecniche ed economiche - di adattamento. Vediamo in sintesi alcuni effetti interessanti del decreto per il nostro settore.

 

Produttori di arredi ospedalieri

Nella sostanza, per i costruttori di arredo ospedaliero sono confermati i seguenti obblighi, come da art.15.2.:

- n. 1

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi) devono essere conformi almeno ai requisiti della Classe 1 di reazione al fuoco;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere conformi almeno alla classe 1 IM di reazione al fuoco;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

- n. 2

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco.

Riassumendo, è fatto obbligo per i tendaggi della conformità alla classe 1, per mobili imbottiti alla classe 1 IM e per le sedute rigide almeno alla classe 2. Tutti i materiali e arredi devono aver ottenuto Omologazione Ministeriale, mentre i rivestimenti lignei a parete devono avere Certificati e/o test con report della classe 1 di reazione al fuoco.

Quel che cambia sono, invece, le norme sulla riqualificazione degli ambienti e locali all'interno delle strutture Sanitarie e le tempistiche di adeguamento per gli ospedali.

 

Tempi per l’adeguamento delle strutture: scadenze a step diversificati

Se il precedente decreto 2002 imponeva alle strutture esistenti di adeguarsi alla normativa entro 5 anni, cioè entro il 2007, con il nuovo decreto le strutture ospedaliere già operative avranno più tempo per adeguarsi. Non molto, però: le scadenze sono state diversificate in step e alle varie strutture è data la possibilità mettersi in regola per singoli lotti di lavori e quindi con investimenti programmati a più riprese.

 

Prodotti con requisito di reazione al fuoco: conformi alle norme UE

Il decreto tratta inoltre, all’art. 4, gli aspetti di commercializzazione e impiego di prodotti come estintori portatili, estintori carrellati, liquidi schiumogeni, prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco ecc., e prevede che possano essere impiegati nel campo d’applicazione disciplinato dal decreto solo se conformi alle disposizioni comunitarie applicabili e rispondenti ai requisiti di prestazione.

 

Strutture esistenti con oltre 25 posti letto: tempi di adeguamento

Il quinto e ultimo articolo specifica che è fatta salva la facoltà di optare per l’applicazione del decreto per le strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministero dell’Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all’entrata in vigore del decreto citato. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di nove anni. La nuova norma si basa su principi di flessibilità, progressività e proporzionalità e consente alle strutture sanitarie e agli ambulatori soggetti agli obblighi di prevenzione incendi, di adeguarsi entro tempi definiti.

Il testo completo del Decreto è consultabile integralmente sulla Gazzetta Ufficiale.