Il piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), ossia i cosiddetti appalti pubblici verdi, sono una prassi delineata dalla Pubblica Amministrazione che mira ad integrare nei processi di scelta e acquisto un insieme di criteri ambientali minimi, detti CAM, per ricercare e scegliere prodotti, servizi o soluzioni dall’impatto ambientale minore possibile.
Questa pratica, in atto da tempo ed in continuo perfezionamento, costituisce uno strumento di governance ambientale e industriale dalle grandi possibilità. Basta pensare che i prodotti e i servizi acquistati dalla PA rappresentano, su scala europea, circa il 19% del PIL.
In Italia e nell’Unione Europea si è sviluppata negli ultimi anni la consapevolezza che l’adesione a criteri di sostenibilità ambientale nella gestione degli appalti sia la via per rispondere alla necessità sempre più impellente di difesa dell’ambiente e allo stesso tempo per stimolare la crescita della competitività del tessuto produttivo, con un ritorno apprezzabile sul piano del risparmio, e quindi della spesa pubblica, grazie ad esempio ai minori consumi energetici.
Sul piano nazionale, gli appalti verdi sono passati al centro dell’attenzione dopo che è stato approvato il D.M. 11 aprile 2008 (recentemente aggiornato con il D.M. 10 aprile 2013) con il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella P.A., in particolar modo da quando sono stati delineati i primi “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) da inserire nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
Le innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma soprattutto la nuova disciplina sugli appalti pubblici, rendono necessario un aggiornamento continuo dei CAM: a gennaio 2017, la definizione delle linee guida di sostenibilità ambientale ha interessato tre nuovi diversi settori, che riguardano da vicino la fornitura di arredi ospedalieri e sanitari: l’edilizia, i prodotti tessili e gli arredi per interni.
Se ne è occupato il Ministro Gian Luca Galletti, che ha firmato a il Decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28-1-2017)
“Vogliamo in questo modo – spiega il ministro Gian Luca Galletti – rendere il settore pubblico sempre più sostenibile ed efficiente sotto il profilo energetico, oltre che pienamente protagonista della sfida dell’economia circolare. I Criteri Ambientali minimi – prosegue il ministro - sono una parte essenziale del nuovo Codice degli Appalti, assicurando nei documenti progettuali e di gara un risparmio economico per le casse dello Stato ed insieme un costo ambientale ridotto”.
Le direttive del decreto contengono importanti linee guida per la scelta e l’acquisto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di arredi ambientalmente sostenibili: tutti i tipi di arredi per interni destinati a tutti gli usi oggetto di acquisti pubblici, come mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura, prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.
L’identificazione dei CAM prevede la compartecipazione dei vari stakeholders, con particolare coinvolgimento degli attori economici dei settori produttivi. Finora sono stati adottati, con una serie decreti del Ministro dell’Ambiente, i CAM specifici per molte categorie di prodotti e servizi. Molti alti CAM sono in via di definizione per altre categorie di beni e servizi.
Il D.M. 6 giugno 2012, inoltre, ha adottato la “Guida per l’integrazione dei criteri sociali negli appalti pubblici”, che ha l’obiettivo di permettere l’accertamento lungo la filiera di approvvigionamento del rispetto dei diritti umani e degli standard minimi in fatto di condizioni di lavoro. Questa Guida è un valido aiuto nel contrasto della concorrenza sleale basata sullo sfruttamento del lavoro (come ad es. il lavoro minorile) e può diventare uno strumento di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle imprese nel rispetto della legalità.
Per il settore sanitario, il Comitato di gestione GPP/IPP, che coordina le attività istituzionali alla base del processo di definizione dei CAM, sta affrontando il tema del Green Public Procurement nell’ambito del settore sanitario, in particolare attraverso la definizione di “Criteri Ambientali Minimi” per nuove categorie di beni e servizi di interesse delle strutture sanitarie. La collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e Federsanità in questo ambito sta permettendo di implementare competenze e risorse comuni, con lo scopo di definire i CAM specifici per il contesto sanitario e di incoraggiare la diffusione e l’applicazione dei CAM esistenti.
Riportiamo, di seguito, un estratto del decreto riportante alcune linee guida per la scelta di beni e servizi nel settore sanitario della Pubblica Amministrazione.
1) criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”
In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della
sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici.
Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l’offerta rispetto a quanto indicato come requisito base attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali e, ove possibile, sociali più elevate per favorire l'ecoinnovazione del mercato.
2) analisi e riduzione dei fabbisogni
Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un’attenta analisi delle proprie esigenze per valutare l’effettiva consistenza e le possibilità di razionalizzazione del fabbisogno tenendo in considerazione le indicazioni del PAN GPP.
Le stazioni appaltanti sono invitate a:
Evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d’arredo ai soli fini estetici;
Qualora si rendesse necessario sostituire dei mobili cercare soluzioni per consentirne il riuso in altri uffici pubblici locali;
Favorire l’allungamento della vita media del mobile;
Introdurre i requisiti ergonomici nella decisione d’acquisto.
Tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici, devono essere “ambientalmente sostenibili”, prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.
Legno e materiali a base di legno
Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali. Gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità al requisito.
In alternativa, gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la tracciabilità del legno lungo l’intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale.
Legno riciclato
Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le seguenti sostanze in quantità superiore ad un massimo stabilito: arsenico, cadmio, cromo, rame, piombo, mercurio, cloro, fluoro, pentaclorofenolo, creosoto.
Plastica
Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 “Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche”.
Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti
I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008. Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.
Adesivi e colle
Il contenuto di COV negli adesivi pronti all’uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente.
Requisiti dell’imballaggio
L’imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo, necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
Gli imballaggi devono essere prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
Gli imballaggi riutilizzabili devono soddisfare i seguenti requisiti simultaneamente:
Le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
Dev’essere possibile trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
Gli imballaggi devono soddisfare i seguenti requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale: l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti. (Riferimenti: allegati parte IV Rifiuti - D. Lgs 152/2006 - A.R.R.R. – Osservatorio Normativa 41)
d) Imballaggi biodegradabili: i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
Altre norme relative agli imballaggi da considerare
Più specificamente, gli imballaggi devono rispettare i requisiti descritti nelle norme:
UNI EN 13427 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
• UNI EN 13428 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
• UNI EN 13429 Imballaggi – Riutilizzo
• UNI EN 13430 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
• UNI EN 13431 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
• UNI EN 13432 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.